All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 3, seconda colonna, della suindicata Gazzetta Ufficiale, tra il sesto ed il settimo comma del predetto articolo e' inserito il seguente comma: " A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti indicati".