All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, alla  pag.  3,  seconda
colonna,  della  suindicata  Gazzetta  Ufficiale,  tra il sesto ed il
settimo comma del predetto articolo e' inserito il seguente comma:  "
A  detti  limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi
del 20% i limiti indicati".